A partire dal 2007 in poi i lavoratori devono operare una scelta riguardante il proprio T.F.R.(trattamento di fine rapporto). Entro 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la scelta relativa alla destinazione del proprio T.F.R.
Il lavoratore può cioè scegliere se:
· lasciare il T.F.R. in azienda
· oppure destinarlo ad un fondo di previdenza utile ad incrementare la futura pensione.
A partire dal 2007 in poi i lavoratori devono operare una scelta riguardante il proprio T.F.R.(trattamento di fine rapporto). Entro 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la scelta relativa alla destinazione del proprio T.F.R.
Il lavoratore può cioè scegliere se:
· lasciare il T.F.R. in azienda
· oppure destinarlo ad un fondo di previdenza utile ad incrementare la futura pensione.
Qualora il lavoratore non comunichi alcuna scelta al datore di lavoro, nei mesi stabiliti e secondo le scadenze previste, vedrà collocato il proprio T.F.R. maturando presso il fondo di previdenza previsto dal Contratto collettivo di riferimento.
I fondi di previdenza complementare nascono per consentire ai lavoratori di avere, anche durante il periodo di pensione, prestazioni complementari atte a garantire un reddito non troppo diverso da quello percepito durante la vita lavorativa.
Il lavoratore che aderisce ad un fondo di previdenza versa presso il medesimo:
· il Tfr maturando (nella percentuale consentita);
· l’ammontare del proprio contributo mensile
· riceve il contributo fisso dal datore di lavoro (nella percentuale stabilita dalle parti istitutive).
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di percepire la prestazione pensionistica sotto forma di capitale o rendita.
Nel caso in cui l’accantonamento sia insufficiente ai fini dell’erogazione di una rendita pensionistica, il lavoratore riscuote l’intera prestazione in capitale.
La legge consente inoltre al lavoratore di usufruire di anticipazioni da parte del fondo nelle seguenti misure:
· 75% del montante maturato (non solo, quindi, del T.F.R.) per spese sanitarie gravi, per sé, il coniuge e i figli;
· dopo 8 anni di iscrizione al fondo, anticipazione fino al 75% della propria posizione per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli;
· anticipazione fino al 30% del montante maturato per ulteriori esigenze.
Attraverso la contrattazione nazionale la Feneal Uil in concerto con le altre organizzazioni sindacali di settore ed alle parti imprenditoriali hanno dato vita ai seguenti fondi:
PREVEDI – fondo di previdenza complementare per i lavoratori dell’edilizia;
ARCO – fondo di previdenza complementare per i lavoratori del legno, dei materiali lapidei, dei laterizi e dei manufatti in cemento, delle maniglie ed accessori per mobili;
CONCRETO – fondo di previdenza complementare per i lavoratori del cemento, calce e gesso.
Attualmente, sulla base delle decisioni assunte dalle Associazioni nazionali dei settori industria e artigianato, è in corso una campagna promozionale per il fondo PREVEDI che riconosce a tutti i lavoratori che si assoceranno al fondo nel corso del 2013, e che risulteranno in regola con il versamento contributivo, l’accantonamento sulla rispettiva posizione individuale di un “premio previdenziale” di € 150,00, derivante dagli importi previsti dalla contrattazione nazionale per il biennio 2010-2012. Ai lavoratori già associati al fondo alla data del 31/12/2012, che risulteranno in regola con il versamento contributivo nel corso del 2013, verrà invece riconosciuto un premio previdenziale non inferiore ad € 50 (eventualmente integrabile anche in seguito). Per saperne di più scarica il volantino sulla campagna adesioni 2013.