Cambiano le regole dei tirocini formativi. Le nuove linee guida sono state approvate dalla Conferenza permanente Stato/Regioni per uniformare l'applicazione del tirocinio su tutto il territorio nazionale, ferma restando la competenza normativa residuale delle Regioni. IL TIROCINIO E' un periodo di formazione "sul campo" che permette di avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro ed uno strumento pratico di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro. IL TIROCINIO NON SI CONFIUGURA COME UN RAPPORTO DI LAVORO.
Cambiano le regole dei tirocini formativi. Le nuove linee guida sono state approvate dalla Conferenza permanente Stato/Regioni per uniformare l’applicazione del tirocinio su tutto il territorio nazionale, ferma restando la competenza normativa residuale delle Regioni. IL TIROCINIO E’ un periodo di formazione “sul campo” che permette di avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro ed uno strumento pratico di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro. IL TIROCINIO NON SI CONFIUGURA COME UN RAPPORTO DI LAVORO.
Cambiano le regole dei tirocini formativi. Le nuove linee guida sono state approvate dalla Conferenza permanente Stato/Regioni per uniformare l’applicazione del tirocinio su tutto il territorio nazionale, ferma restando la competenza normativa residuale delle Regioni.
IL TIROCINIO E’ un periodo di formazione “sul campo” che permette di avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro ed uno strumento pratico di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro. IL TIROCINIO NON SI CONFIUGURA COME UN RAPPORTO DI LAVORO.
I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL TIROCINIO SONO: giovani neodiplomati o neolaureati, inoccupati, disoccupati (anche in mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione, disabili e soggetti svantaggiati (legge n. 381/91), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. LA LEGGE NON PREVEDE LIMITI DI ETA’ PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TIROCINIO.
PER REALIZZARE UN TIROCINIO FORMATIVO SONO NECESSARI:
1.UN ENTE PROMOTORE
2.UN’AZIENDA, SIA PUBBLICA CHE PRIVATA
3.IL TIROCINANTE
Il percorso di tirocinio è frutto di un’apposita convenzione stipulata tra impresa ospitante ed ente promotore. Tra gli altri aspetti, la convenzione deve prevedere:
• l’assicurazione, a cura del soggetto promotore, del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la responsabilità civile verso terzi;
• la presenza di un referente didattico-organizzativo, designato dal soggetto promotore, e di un tutor tecnico con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato dall’azienda ospitante, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
I tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impego. Le nuove linee guida individuano quattro differenti tipologie di tirocinio ed una durata massima, comprensiva di eventuali proroghe, per ciascuna tipologia:
TIPOLOGIA TIROCINIO | REQUISITI TIROCINANTE | DURATA MASSIMA | ||||
Tirocini formativi e di orientamento | neodiplomati o neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del tirocinio | 6 mesi | ||||
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro | soggetti in età da lavoro che siano inoccupati, disoccupati (anche in mobilità), in regime di cassa integrazione | 12 mesi | ||||
Tirocini in favore di persone svantaggiate | soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale | 12 mesi | ||||
Tirocini a favore di soggetti disabili | persone ai sensi dell’art.1, co.1 della legge n. 68/99 | 24 mesi |
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione in caso di maternità o di malattia lunga (intesa come un periodo di durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti sopra indicati.
Gli enti e le aziende, sia pubbliche che private, possono ospitare tirocini in relazione alle loro dimensioni. IL TIROCINANTE PUO’ EFFETTUARE AL MASSIMO UN SOLO TIROCINIO PRESSO LO STESSO SOGGETTO OSPITANTE, MENTRE PUO’ EFFETTUARE PIU’ TIROCINI PRESSO PIU’ AZIENDE.
Le nuove linee guida sul tirocinio prevedono l’OBBLIGO in capo al soggetto ospitante DI CORRISPONDERE AL TIROCINANTE UN’INDENNITA’, anche forfettaria. L’IMPORTO MENSILE LORDO DA EROGARE AL TIROCINANTE NON PUO’ ESSERE INFERIORE A € 300.
Sul piano fiscale, l’indennità percepita dal tirocinante deve essere considerata reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente. L’indennità NON viene erogata nel caso in cui il tirocinante sia un lavoratore in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga. Inoltre, il tirocinante NON ha diritto all’indennità nell’eventuale periodo di sospensione per malattia lunga o per maternità. Il percepimento dell’indennità NON comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Se in sede di verifica, il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni.