Il D.Lgs 81/2008 ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, chiamandola a svolgere la propria attività in sempre più stretta relazione e con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che in sede di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione.Lo stesso decreto D.lgs 81/2008 stabilisce che nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori e in mancanza di una elezione diretta del rappresentante per la sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza venga individuato per più aziende operanti nello stesso territorio.
Il D.Lgs 81/2008 ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, chiamandola a svolgere la propria attività in sempre più stretta relazione e con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che in sede di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione.Lo stesso decreto D.lgs 81/2008 stabilisce che nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori e in mancanza di una elezione diretta del rappresentante per la sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza venga individuato per più aziende operanti nello stesso territorio.
Il D.Lgs 81/2008 ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, chiamandola a svolgere la propria attività in sempre più stretta relazione e con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che in sede di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione.
Lo stesso decreto D.lgs 81/2008 stabilisce che nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori e in mancanza di una elezione diretta del rappresentante per la sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza venga individuato per più aziende operanti nello stesso territorio. Nello specifico quest’ultima figura è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.)
L’ R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.
L’ R.L.S.T. esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le
seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’impresa
ovvero nell’unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato dal CEFME-CTP (Comitato Paritetico Territoriale ed Ente Scuola) in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. LGgs 81/2008;
j) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile dell’azienda, mediante nota scritta, dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) ha facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro;
m) può chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi
secondo quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs 81/2008;
n) informa i lavoratori dei rischi riscontrati durante l’accesso al luogo di lavoro, per il quale l’impresa deve provvedere alle opportune agibilità.
L’ R.L.S.T. svolge, su indicazione delle organizzazioni territoriali, le attività di coordinatore di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) eventualmente presenti nei cantieri e nel territorio.
Info e contatti:
R.L.S.T. FeNEAL UIL di Roma e Provincia
Giuseppe Rossi mob. 3487303729 e-mail: p.rossi@fenealuillazio.it
Adriano D’Apollo mob. 3487303727 e-mail: a.dapollo@fenealuillazio.it