Il diritto alla pensione di anzianità è subordinata al raggiungimento di un’anzianità contributiva e anagrafica.
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.
Dal luglio 2009 è stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Il requisito minimo contributivo per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità entro il 31/12/2010 possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”.
Per ottenere la liquidazione della prestazione è necessario fare domanda alla sede Inps, direttamente o tramite un Patronato e deve essere redatta su apposito modulo.
Per qualsiasi altra informazione o chiarimento rivolgiti alla sede Feneal Uil a te più vicina.